Sulla blasfemia del linguaggio burocratese

L’ondata di informazioni, video, messaggi, articoli, cartellonistica stradale, trasmissioni radio, messaggini telefonici ecc che è caratteristica della nostra epoca certamente comporta un certo grado rinuncia volontaria a filtrare gli “imputs” ricevuti, anche quando in qualche modo urtano la propria sensibilità religiosa o morale o psicofisica. Questo comporta non solo una riduzione generalizzata della media di quello che viene considerato “accettabile” dalla società , quanto anche una rimodulazione dei limiti di tollerabilità.

Espressioni volgari come “vaffa…” sono state sdoganate, anzi sono diventate modalità normali in un certo linguaggio politico-propagandistico. Espressioni con forti connotati sessuali sono state anch’esse “sdoganate”, sia pure con raffinate sfumature( di grigio) linguistico-accademiche. Con l’uso di espressioni latine quali “fellatio” o “cunnigulingus” , ricorrente , ad esempio , in trasmissioni radiofoniche come “La Zanzara” o arabe dotte quali “fatwa” e “hadith”. O con il ricorso all’accostamento malizioso di espressioni anglosassoni alla lingua italiana, ne sono un esempio il gruppo musicale dei “KuTso”.
La grave crisi economica e il rifiuto delle classi dirigenti di rigenerarsi veramente e di lasciare il passo a persone più preparate ad affrontare la globalizzazione sfocia nella blasfemia quando nelle comunicazioni con la popolazione si perpetua l’uso di un linguaggio burocratese. Sotto il quale, per l’impossibilità delle persone comuni di comprenderlo fino in fondo, si nascondo porcherie ben più volgari di una “fellatio” o di un “vaffa”.

Ad esempio è veramente irritante per la media sensibilità delle persone, quindi sostanzialmente blasfemo , l’articolo 4 della Legge 114 che si riferisce alla mobilità obbligatoria e volontaria nell’ambito della Pubblica Amministrazione. E’ a tutti noto che sono necessarie misure di “spending review” per ridurre l’eccessivo costo della spesa pubblica, ed è altrettanto palese che solo la “troika” avrebbe l’ardire di licenziare migliaia di personale pubblico in eccesso. Il legislatore italiano al massimo può tentare di favorire una maggiore mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni per ridurre lo scandalo di concentrazione eccessiva di personale dove non serve e sovraccarichi pesantissimi in altri settori dove il pubblico preme.

Un provvedimento che dovrebbe semplicemente dichiarare che, per evitare il default dello Stato e quindi l’arrivo della “troika”, è necessario provvedere ad una generalizzata ridistribuzione del personale nella PA è divenuto un pasticcio di iper-burocratese difficilmente comprensibile anche da un giurista che si prepara per l’esame di Magistrato.

Leggete con cautela, fino a che la vostra sensibilità individuale lo permette

Giovanni Papperini

Legge 114/14

Art. 4

Mobilita’ obbligatoria e volontaria

«1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo
assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i (( requisiti e le competenze professionali
richieste )), pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i
posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e (( fino all’introduzione )) di nuove
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale
delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non
economici nazionali non e’ richiesto l’assenso dell’amministrazione
di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi
dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i
termini per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore
all’amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di
mobilita’ la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilita’.
(( 1-bis. L’amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e’
accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell’amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. ))
2. (( Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma
2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri
dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si
applica il terzo periodo del primo comma dell’art. 2103 del codice
civile. )) Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, (( previa consultazione con le
confederazioni sindacali rappresentative e )) previa intesa, ove
necessario, in sede di conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo
accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. (( Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con
figli di eta’ inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo
parentale, e ai soggetti di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso
degli stessi alla prestazione della propria attivita’ lavorativa in
un’altra sede. ))
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e’
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell’allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione
di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 30 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi’,
le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento
economico spettante al personale trasferito mediante versamento
all’entrata dello Stato da parte dell’amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all’amministrazione cedente. I
criteri di utilizzo e le modalita’ di gestione – delle risorse del
fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione, nell’assegnazione delle risorse
vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino
rilevanti carenze di personale (( e conseguentemente alla piena
applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56. )) Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di
destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. Le risorse
sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento
di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle
procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2.3, pari a 15
milioni di euro per l’anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l’anno
2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.
3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni
di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 14, del
decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12
milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2015, ((
il fondo di cui al comma 2.3 puo’ essere rideterminato )) ai sensi
dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l’attuazione del presente articolo.».
(( 1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione
dell’utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione
delle procedure di mobilita’, sono fatti salvi, anche per l’anno
scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di
cui all’art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni.
1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis si
provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1
milioni di euro per l’anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l’anno
2015, a valere sui risparmi di cui all’art. 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1-quater. Per agevolare il transito dell’erogazione dei servizi di
volo dell’ambito militare alla societa’ ENAV Spa negli aeroporti di
Roma – Ciampino, Verona – Villafranca, Brindisi – Casale, Rimini e
Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di
controllore del traffico militare ivi impiegato, puo’ transitare, a
domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell’ENAV Spa,
entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di
mobilita’ geografica e di anzianita’ di servizio e senza limite di
eta’ anagrafica, nonche’ nei limiti della sostenibilita’ finanziaria
consentita dal bilancio della medesima societa’. L’inquadramento del
personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra
i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale civile dell’ENAV Spa e
quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. ))
2. E’ abrogato l’art. 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
3. Il decreto di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e’ adottato, secondo la procedura ivi indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la
tabella di equiparazione ivi prevista e’ adottata con decreto del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis.